Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 5 giugno 1989, n. 219, le parole: «in tale ultima ipotesi dispone altresì la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente a conoscere del diverso reato» sono sostituite dalle seguenti: «in tale ultima ipotesi il collegio trasmette gli atti con relazione motivata al procuratore della Repubblica per la loro immediata rimessione al Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1; a tale Camera è riservata la valutazione circa la riconducibilità dei reati a quelli indicati nell'articolo 96 della Costituzione».